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La nullità delle cartelle esattoriali notificate direttamente

Gli avvisi di accertamento impoesattivo notificati dall’ente impositore in modo diretto, ovvero tramite raccomandata, senza l’intermediazione di un agente notificatore (come ad esempio il messo comunale) sono da ritenersi nulli. Questo è quanto ha stabilito a ottobre 2018 (sentenza n. 4314/2018) Commissione tributaria regionale per la Lombardia.

Gli avvisi di accertamento non sono solo documenti che informano il contribuente sull’esistenza di un suo debito nei confronti dell’erario, ma hanno una forma che li rende, di fatto, esecutivi, e quindi idonei a incidere nella sfera patrimoniale di chi li riceve. È proprio questo aspetto che è stato evidenziato nella motivazione della sentenza con cui si stabilisce la necessità di una notifica da parte degli agenti notificatori specificamente individuati dall’art. 60, dpr 600/1973. Tale necessità non riguarda invece gli atti secondari che seguono l’avviso iniziale di accertamento.