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Il decreto ingiuntivo per un finanziamento

In presenza di un rapporto di finanziamento insoluto con una banca o altro soggetto erogatore del credito, quest’ultimo può attivare la procedura del decreto ingiuntivo (artt. 633 e seguenti del Codice di procedura civile) per chiedere al debitore il pagamento di quanto dovuto entro 40 giorni dalla notifica dell’ingiunzione.

Per attivare la procedura il credito deve essere liquido, certo ed esigibile. A questo punto il debitore ha 40 giorni di tempo per presentare una opposizione al decreto qualora il credito sia inesistente o inesigibile (per avvenuto pagamento, per la presenza di vizi, ecc.) o esista solo in parte (ad esempio in caso di errori di calcolo). Si avvia in questo modo una causa ordinaria in cui il giudice può sospendere l’esecutività del decreto o concedere una esecutività provvisoria, in attesa di accertare i fatti.

Il team di Cetif può assisterti in tutto questo percorso, verificando innanzitutto, la correttezza formale e sostanziale di quanto chiesto dal creditore che ha erogato il prestito.